
Con l’approvazione della Legge 76/2016 (la c.d Legge Cirinnà) finalmente anche in Italia sono state disciplinate le Unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Oggi, grazie a questa legge, anche le coppie dello stesso sesso possono vedere riconosciuta una tutela legale alla loro unione con il riconoscimento di diritti e doveri reciproci simili a quelli che il matrimonio riconosce alle persone di sesso diverso.
COSA SONO LE UNIONI CIVILI
La legge Cirinnà definisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso come <<una specifica formazione sociale che si costituisce mediante dichiarazione resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile tra due persone maggiorenni non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione o da preesistenti condizioni di matrimonio o di unione civile>>.
L’unione civile in quanto formazione sociale riceve quindi la stessa garanzia che gli artt 2 e 3 della Costituzione riconoscono ad ogni tipo di organizzazione o di comunità che si frapponga tra individuo e Stato e nei quali si esplica i diritti inviolabili dell’uomo.
CONDIZIONI
Possono contrarre una unione civile:
1) due persone maggiorenni,
2) dello stesso sesso;
SENZA
1) vincoli di parentela o di affinità, cioè quel vincolo che lega un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (es. suoceri, genero, nuora, cognati)
2) adozione;
3) preesistente condizione di matrimonio o di unione civile;
4) la condanna definitiva di uno dei contraenti per omicidio tentato o consumato di chi sia stato coniuge o unito civilmente dell’altro contraente. Se è stato disposto solo il rinvio a giudizio ovvero non si ha ancora una sentenza definitiva, oppure è stata solo disposta una misura cautelare, l’unione civile è sospesa sino a che non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
Sebbene non espressamente prevista dalla Legge, e analogamente al matrimonio, è causa impeditiva a pena di nullità dell’unione l’interdizione di una delle parti per infermità di mente.
L’unione civile costituita in presenza di una delle cause impeditive è nulla e, come tale, può essere impugnata da ciascuna delle parti, da un ascendente prossimo, dal PM e da tutti coloro che possono avere interesse legittimo e attuale.
CASO PARTICOLARE
Ai sensi dell’art 1 comma 27 della Legge 76/2016 se una persona sposata decide di avviare il percorso di transizione di genere per il cambiamento di sesso, al momento della rettificazione anagrafica del sesso consegue l’instaurazione automatica dell’unione civile tra persone dello stesso sesso qualora i coniugi abbiano manifestato davanti all’Ufficiale dello Stato Civile la volontà di non sciogliere il matrimonio e di costituire una unione civile.
COSA FARE. PROCEDURA PER FORMARE UNA UNIONE CIVILE
Coloro che vogliono costituire una unione civile devono recarsi davanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune scelto manifestando espressamente la volontà e dichiarando il loro dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, luogo di residenza dell’unione civile) e l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione civile.
Ricevuta la dichiarazione, l’Ufficiale di Stato Civile redige processo verbale che firmerà unitamente ai richiedenti.
Nei trenta giorni successivi, l’Ufficiale di Stato Civile verificherà che le dichiarazioni rese avanti a lui corrispondano al vero acquisendo, se necessario, anche documenti e, soprattutto verificherà l’assenza di ogni causa impeditiva; quindi se gli esiti dei controlli sono positivi rilascerà il nulla osta. Da questo momento le coppie hanno 180 giorni per decidere la data in cui unirsi civilmente. A differenza del matrimonio, non sono previste le pubblicazioni.
Nel caso in cui una delle parti si trovi in imminente pericolo di vita, l’unione civile può essere celebrata senza le verifiche ordinarie purché le parti giurino che non vi siano tra loro ostacoli alla costituzione dell’unione. In questo caso l’Ufficiale di Stato civile dichiarerà nell’atto il modo con cui ha accertato il pericolo di vita e procederà immediatamente alla celebrazione.
Se una delle parti è straniera, dovrà presentare un nulla osta rilasciato dall’autorità competente nel proprio paese con il quale si attesti che non vi sono impedimenti alla celebrazione dell’unione. Qualora lo Stato straniero non dovesse riconoscere le unioni civili tra persone dello stesso sesso, o addirittura dovesse qualificarlo come reato, il nulla osta può essere sostituito da un qualsiasi documento attestante lo stato libero del richiedente ovvero da una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Nel giorno della celebrazione, la coppia dovrà fare apposita dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato civile scelto e alla presenza di due testimoni, di volersi unire civilmente.
La dichiarazione verrà registrata nell’archivio dello stato civile del Comune, come gli atti di matrimonio.
Con dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile, i contraenti possono decidere di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro, ovvero decidere di aggiungere al proprio cognome quello dell’altro.
Va sottolineato che le persone unite civilmente non sono più considerate libere, al pari di quelli uniti da matrimonio. Pertanto nei documenti o negli atti ove è prevista l’indicazione dello stato civile saranno riportate le formule “unito/a civilmente”
DIRITTI E DOVERI DERIVANTI DALL’UNIONE CIVILE
Analogamente a quanto previsto per il matrimonio, con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze o alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. A differenza di quanto previsto per il matrimonio, però, per le unioni civili non è previsto l’obbligo di fedeltà né quello di collaborare per l’interesse della famiglia.
Come per coloro che sono unite da matrimonio, anche le parti di una unione civile hanno diritto:
- alle detrazioni fiscali per coniuge a carico,
- all’assegno familiare e alle prestazioni previdenziali e assistenziali connesse al reddito;
- ai congedi dal lavoro per lutto o infermità grave e ad un periodo di congedo familiare non retribuito, continuativo o frazionato di durata non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa per gravi motivi riguardante il partner o un membro della famiglia anagrafica, ossia persone legate da un vincolo di parentela, affinità, adozione, tutela o da vicoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
- Di decisione e di accesso ai documenti sanitari in caso di malattia, di ricovero o morte.
- Lo straniero unito civilmente con un italiano o con altro straniero ma regolarmente soggiornane in Italia, ha diritto al ricongiungimento familiare o al permesso di soggiorno per motivi familiari alle stesse condizioni di chi è unito in matrimonio.
In caso di morte del compagno civile, il superstite è considerato erede a tutti gli effetti per cui concorre alla successione del patrimonio del defunto nelle quote previste dal codice civile per il coniuge unito in matrimonio; Il superstite inoltre avrà diritto alla pensione di reversibilità, al TFR dell’altro e all’indennità sostitutiva del preavviso dovuta dal datore di lavoro nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore.
REGIME PATRIMONIALE
Se non diversamente specificato avanti all’Ufficiale di stato civile al momento della dichiarazione di voler costituire una unione civile, il regime patrimoniale della coppia è quello della comunione dei beni.
E SE L’AMORE DOVESSE FINIRE?
Al pari del matrimonio, una unione civile può finire in modo consensuale o giudiziale. Va da sé che tempi, modi e costi variano notevolmente a seconda che si opti per una o l’altra modalità. In entrambi i casi, però, non è previsto la fase della separazione ma si accede direttamente al divorzio.
SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
L’unione civile si scioglie quando le parti, anche disgiuntamente tra loro, hanno manifestato tale volontà avanti all’Ufficiale di Stato civile. Se lo scioglimento è voluto da una sola parte, questa è tenuta a darne avviso all’altra mediante l’invio di una raccomandata o pec.
Decorsi tre mesi si potrà presentare la vera domanda di scioglimento all’Ufficiale di Stato civile producendo l’accordo raggiunto sulle condizioni economiche e/o patrimoniali da applicare che sarà sottoscritto davanti all’Ufficiale di Stato civile.
In alternativa si potrà scegliere di depositare un ricorso in Tribunale indicando i motivi e le condizioni del divorzio. In questo caso però è necessaria l’assistenza di un legale.
In entrambi i casi i documenti da allegare sono:
- Certificato dell’unione civile;
- Copia carte di identità delle parti e codici fiscali;
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.
SCIOGLIMENTO GIUDIZIALE
Quando gli uniti civilmente non trovano un accordo sulle condizioni dello scioglimento, ovvero questo è voluto da una sola parte, ovvero, infine, se una parte è irreperibile, l’altro non ha altra scelta che ricorrere allo scioglimento giudiziale vale a dire dovrà depositare un ricorso al Tribunale del luogo di residenza della coppia avvalendosi obbligatoriamente di un avvocato matrimonialista-divorzista.
Ovviamente tempi e costi della procedura dipenderanno molto dal grado di conflittualità esistente tra gli uniti civilmente, dalla complessità dei fatti da provare, specie se viene chiesto un mantenimento e, non da ultimo, dalle tempistiche dei singoli Tribunali.
Anche in questo caso, però, il ricorso potrà essere depositato e notificato all’altra parte decorsi tre mesi dalla dichiarazione all’Ufficiale di stato civile di voler porre fine alla unione civile.
Nel giorno fissato per la prima udienza le parti dovranno comparire personalmente assistiti dai loro avvocati davanti al Giudice delegato per poter esperire il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, il procedimento procederà nelle forme dello scioglimento consensuale, altrimenti si procederà nelle forme ordinarie, per cui si procederà a sentire i testimoni, se richiesto, verranno disposti indagini di polizia tributaria o verifiche contabili per ricostruire il patrimonio effettivo delle parti.
È per questo che potrebbe essere necessario produrre anche estratti conto, italiani ed esteri, titoli azionari, resoconti spese, certificati di proprietà immobiliari, polizze vita ecc…
SCIOGLIMENTO E NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire ricorrendo al procedimento di negoziazione assistita.
In questo caso le parti dovranno negoziare con l’assistenza dei loro legali un accordo equo e condiviso specificando tutte le condizioni della separazione relativamente ai loro rapporti personali e patrimoniali come ad esempio divisione dei beni comuni, corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dell’unito economicamente più debole, trasferimenti di proprietà ecc..
L’accordo così raggiunto verrà sottoscritto dalle parti e dai loro legali, che ne attesteranno la conformità, e sarà trasmesso, a cura degli avvocati, al PM affinché venga rilasciato il nulla osta necessario per l’annotazione sui registri delle unioni civili.
Avv. Sonia De Grandis
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