A partire dal 22 giugno 2022 sono entrate in vigore le prime disposizioni della c.d. Riforma Cartabia in materia di diritto di famiglia e che riguardano tutti i procedimenti iniziati dopo tale data. Vediamo nel dettaglio queste novità.
MODIFICA ART 38 DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL CODICE CIVILE
È stata abolita la regola della prevenzione nel riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni.
In caso di pendenza di giudizi, sarà sempre il Tribunale Ordinario a decidere nel merito anche se il procedimento è successivo a quello già instaurato davanti al Tribunale per i minorenni.
Ricordiamo che, almeno fino alla instaurazione del Tribunale per le persone, il Tribunale per i minorenni è competente:
- in materia di decadenza o reintegrazione della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 332 c.c);
- nei casi di condotta di uno o entrambi i genitori pregiudizievole per i figli anche se i comportamenti posti in essere non siano tali da comportare decadenza genitoriale (art 333 cc) e purché, non sia in corso tra i genitori un giudizio di separazione o divorzio nel qual caso sarà competente il Tribunale ordinario;
- nei casi di rimozione o riammissione di uno o entrambi i genitori nell’amministrazione dei beni del figlio (art 334 c.c.);
- nei giudizi di ammissione al matrimonio del minore che abbia già compiuto i sedici anni (art 84 c.c.);
- nei casi di assistenza del minore alla stipulazione di convenzioni matrimoniali (art 90).
La regola della prevenzione resta invece nelle controversie relative alle inadempienze o violazioni alla responsabilità genitoriale e dell’affidamento (art 709 ter cpc) come vedremo meglio più avanti.
ABBANDONO DEL MINORE E COLLOCAMENTO SICURO. IL NUOVO ART 403 CODICE CIVILE.
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare in cui vive, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità fisica e vi sia urgenza di provvedere, la pubblica autorità, ossia gli organi di Polizia, a mezzo degli assistenti sociali, lo collocano in luogo sicuro (comunità familiare o affidamento familiare) fino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
Nelle successive 24 ore, la pubblica autorità che ha adottato il provvedimento, lo trasmetterà al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione risiede il minore, corredandolo di qualsiasi documentazione utile e di una relazione sintetica che descrive i motivi dell’intervento.
A questo punto il PM avrà 72 ore per disporre la revoca del provvedimento o chiederne la convalida. La richiesta andrà fatta al Tribunale per i minorenni e potrà essere preceduta dall’assunzione di sommarie informazioni o da ulteriori attività di accertamento. Con il medesimo ricorso, il PM potrà formulare richieste in ordine alla decadenza della responsabilità genitoriale.
Con decreto del Presidente del Tribunale o del giudice delegato, Il Tribunale per i minorenni, provvede entro 48 ore sulla richiesta di convalida, nomina il curatore speciale e il giudice delegato, e fissa l’udienza di comparizione delle parti da tenersi innanzi a questo entro i successivi 15 giorni. Il decreto è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al PM e a chi ha adottato il provvedimento di collocamento.
Nelle successive 48 ore, il PM notificherà, a mezzo della Polizia giudiziaria, il ricorso e il decreto a chi esercita la responsabilità genitoriale e al curatore speciale.
Nel corso dell’udienza, il giudice relatore interroga liberamente le parti, assume sommarie informazioni e ascolta il minore assistito da un esperto se necessario. Nei i 15 giorni successivi, il Tribunale, in composizione collegiale, adotterà il decreto con il quale potrà revocare, confermare o modificare il decreto di convalida ed adottare tutte le misure ritenute giuste nell’interesse del minore. Qualora siano state proposte istanze sulla responsabilità genitoriale, il giudice detterà le disposizioni per il prosieguo del procedimento.
Nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento, PM, curatore speciale e chi esercita la responsabilità genitoriale possono proporre reclamo avanti alla Corte d’Appello che deciderà entro 60 giorni.
È importante sottolineare che il mancato rispetto di uno solo dei termini previsti dal nuovo art 403 c.c. comporta la perdita di efficacia del provvedimento con cui è stato disposto il collocamento. In tali casi, sarà il Tribunale per i minorenni ad adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse del minore.
IL CURATORE SPECIALE
Attraverso la modifica degli artt. 78 e 80 cpc, vengono dettati i presupposti e i casi in cui è prevista la nomina del curatore speciale e dei poteri da esso esercitati.
La nomina è obbligatoria, a pena di nullità degli atti del procedimento, se:
- il PM ha fatto istanza di decadenza dalla potestà genitoriale di uno o entrambi i genitori, ovvero se uno dei due ha chiesto quello dell’altro;
- il provvedimento di allontanamento familiare adottato ai sensi del nuovo art 403 cc è stato confermato;
- nei procedimenti per la dichiarazione di abbandono del minore;
- se emerge un pregiudizio per il minore che non può essere adeguatamente rappresentato processualmente dai genitori;
- se lo richiede il minore che abbia già compiuto i 14 anni.
La nomina è invece facoltativa e potrà essere disposta anche ex officio dal giudice, quando questi ritiene che vi siano gravi motivi per cui i genitori non sono in grado di provvedere in maniera adeguata a rappresentare gli interessi del figlio anche se solo temporaneamente.
L’organo competente ad emanare il provvedimento di nomina è quello competente a conoscere il merito della causa (c.d. competenza per relationem).
In tutti i casi appena esposti, il curatore speciale può esercitare non solo poteri di rappresentanza processuale ma, ed è questa forse la novità più importante introdotta dalla Riforma Cartabia, anche poteri di rappresentanza sostanziale vale a dire il potere di agire o di essere convenuto in nome del minore qualora tali poteri gli siano stati attribuiti dal giudice con il provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio.
PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZE E VIOLAZIONI. IL RISARCIMENTO GIORNALIERO E PRINCIPIO DI PREVENZIONE (art 709 ter cpc).
Qualora un genitore si renda responsabile di comportamenti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affido o che comunque arrechino pregiudizio per il minore, il giudice può ora disporre un risarcimento del danno, sia a favore del minore, sia a favore dell’altro genitore fissando altresì la somma giornaliera dovuta per ogni giorno di violazione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art 614 bis cpc (misure di coercizione indiretta).
Competente ad adottare tali provvedimenti è il Tribunale per i minorenni qualora sia già pendente o sia instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio sulla responsabilità genitoriale o sull’affidamento.
Laddove, invece, la richiesta sia fatta in un autonomo procedimento avanti il Tribunale ordinario, questo senza indugio, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, adotta tutti i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e quindi trasmette gli atti al Tribunale per i minorenni avanti il quale il giudizio proseguirà. I provvedimenti adottati dal giudice ordinario perdono la loro efficacia se non confermati o modificati dal Tribunale per i minorenni. L’art 709 ter cpc è l’unico caso in cui la competenza continua a seguire la regola temporale della prevenzione.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Un’altra novità introdotta dalla L.206/2021 riguarda l’istituto della negoziazione assistita e i casi in cui è possibile farvi ricorso, nonché dei soggetti legittimati.
Infatti, a partire dal 22 giugno 2022 la negoziazione assistita è ammessa anche per stabilire un accordo sulle modalità dell’affidamento e/o di mantenimento dei figli minori, ovvero per stabilire le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti a prescindere dal fatto che i genitori siano separati, divorziati ovvero siano una coppia di fatto.
NOVITA’ SULLA CONSULENZA FAMILIARE
All’albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni Tribunale è stata aggiunta la categoria della neuropsichiatria infantile, della psicologia evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Possono ottenerne l’iscrizione solo coloro che hanno una comprovata esperienza professionale in questi settori o in materia di violenza domestica e nei confronti dei minori, o che siano in possesso di adeguati titoli di specializzazione in queste materie e che siano iscritti nei rispettivi albi da almeno 5 anni ovvero che abbiano svolto, per almeno 5 anni, attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.
Avv. Sonia De Grandis
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