In una società globalizzata e fortemente competitiva, il successo e la permanenza sul mercato di una impresa risultano sempre più legati al proprio patrimonio di idee, invenzioni, creazioni, conoscenze e, in generale, a tutto ciò che costituisce la proprietà intellettuale. E’ quindi fondamentale per una impresa conoscere le norme e i principi giuridici che la disciplinano e la tutelano.
Il nostro ordinamento riconosce all’autore di un’opera intellettuale, il diritto allo sfruttamento economico della propria opera in via esclusiva per un periodo di tempo potenzialmente illimitato, come nel caso dei marchi, realizzando di fatto un vero monopolio.
Il possesso di un diritto di proprietà intellettuale si traduce quindi in un innegabile vantaggio in termini competitivi, non solo perché pone al riparo da atti di concorrenza sleale da parte di altri competitors, ma soprattutto perché, rendendo l’impresa più distintiva sul mercato, le consente di attrarre un numero maggiore di clienti, richiamati proprio dal prodotto o servizio “in esclusiva” e, di riflesso, le consente di attrarre flussi maggiori di capitali da poter reinvestire nella propria attività. Una non trascurabile opportunità soprattutto per quelle startup alla ricerca continua di investitori che decidano di scommettere nelle loro idee.
Spiegato perché è così importante per una impresa tutelare efficacemente la proprietà intellettuale, chiariamo ora cosa si intende per proprietà intellettuale.
Con il termine di proprietà intellettuale ci si riferisce all’insieme delle norme e dei principi giuridici che disciplinano e tutelano le opere dell’inventiva e dell’ingegno umano e che nel nostro ordinamento sono distinte in due categorie:
- Le opere dell’ingegno
- La proprietà industriale.
Tale distinzione nasce dal fatto che nel nostro ordinamento vi sono due diverse norme giuridiche che disciplinano i due settori della proprietà intellettuale e precisamente:
- La legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633)
- Il Codice della Proprietà Industriale contenuto nel Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 emanato per recepire la Direttiva 2004/48/CE
Questa è una caratteristica tipica dell’ordinamento italiano, perché in altri ordinamenti si parla, più genericamente, di “Intellectual Property Rights”.
Fatta questa necessaria distinzione, vediamo più nel dettaglio che cosa rientra nel diritto d’autore e cosa invece, è tutelato, dal Codice della Proprietà Industriale.
Le opere dell’ingegno. Diritto d’autore
Secondo la definizione contenuta nell’art. 1 della Legge n. 633/1941, il diritto d’autore si riferisce alle << opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione>>. Sono altresì protetti dal diritto d’autore i programmi per elaboratore, ovvero i software.
All’art 2 della Legge, il legislatore ci dà anche una elencazione, indicativa e non esaustiva, delle opere comprese nella protezione, come ad esempio, le opere della letteratura e quelle drammatiche, le opere scientifiche, quelle della musica e della coreografia, le pitture e le sculture, i disegni e in genere le arti figurative, e infine i software. Il diritto di autore tutela quindi tutte le opere che potremmo definire artistiche.
Condizione necessaria affinché un’opera artistica sia tutelata è che essa sia nuova e creativa intendendo, con ciò, che sia frutto della elaborazione intellettuale del suo autore e che sia distinguibile e non confondibile da tutte le altre opere già esistenti. Deve, inoltre, avere una forma espressiva. Ciò significa che una idea non viene tutelata fintantoché resta una semplice idea, ma lo diventa nel momento in cui prende corpo, ad esempio, in un testo letterario, in una trama cinematografica, nel testo di una canzone, nella rappresentazione di un quadro, ovvero nei codici sorgente di un software.
La tutela giuridica riconosciuta all’autore di un’opera artistica è nota con il termine “copyright” e, di fatto, comprende due diritti fondamentali: quello morale, vale a dire il diritto di esserne riconosciuto come il legittimo autore, e quello economico vale a dire il diritto di pubblicarla e di utilizzarla <<in ogni forma o modo originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge >> (art. 12 L.A.).
Proprietà Industriale
Secondo la definizione contenuta nel Codice della Proprietà Industriale, per proprietà Industriale si intende l’insieme dei diritti e delle norme che riguardano i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e i modelli, le invenzioni e i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i segreti commerciali e le nuove varietà vegetali (art. 1 D.Lgs. n.30/2005) e trovano riconoscimento e tutela solo a seguito di registrazione, brevettazione o negli altri modi previsti dalla legge (art. 2 C.p.i.).
In questo aspetto risiede la principale differenza tra diritti d’autore e diritti della proprietà industriale. Infatti, mentre il diritto d’autore non ha bisogno di alcuna formalità costitutiva esterna, ma nasce automaticamente nel momento in cui l’opera è creata e espressa in una forma compiuta e autonoma (art 6 L.A.), per i diritti industriali è necessaria la registrazione o la brevettazione.
Un’altra differenza tra i due settori della proprietà intellettuale è che mentre il diritto d’autore tutela l’opera così com’è, nella forma espressiva e nei contenuti in cui è stata creata, la tutela dei diritti industriali è più ampia e si estende al punto da vietare a terzi la registrazione o l’utilizzo di un marchio anche solo simile a un altro già registrato.
Da ultimo, l’altra differenza tra i diritti d’autore e diritti industriali attiene alla durata. Mentre il diritto d’autore dura per tutta la vita dell’autore e si estende fino a settanta anni successivi alla sua morte ovvero fino a settanta anni successivi alla morte dell’ultimo autore, i diritti industriali hanno una durata potenzialmente illimitata poiché, come per i marchi, con il sistema dei rinnovi decennali, possono protrarsi nel tempo.
Spiegate le principali differenze che intercorrono tra diritti d’autore da un lato e diritti di proprietà industriale dall’altro, andiamo a vedere quali sono gli aspetti in comune tra le due fattispecie.
Il principio dell’esaurimento
Il primo aspetto in comune tra diritto d’autore e diritti di proprietà industriale è il principio dell’esaurimento. E’ un principio generale, previsto dal Trattato istitutivo della Comunità Europea, secondo il quale, una volta che un bene sia stato immesso in commercio nel territorio comunitario, direttamente dall’autore, ovvero con il suo consenso, il titolare del diritto perde l’esclusiva allo sfruttamento economico. Con ciò, non si vuole, ovviamente dire che il diritto d’autore o quello industriale si esaurisce in maniera assoluta, ma che, dopo che il prodotto materiale nel quale l’opera è contenuta o affissa viene immesso in commercio per la prima volta, l’autore perde l’esclusiva allo sfruttamento economico.
E’ solo in questo modo che un libro, un quadro ovvero un abito sul quale è affisso il marchio dello stilista, possono essere rivenduti e riacquistati, ad esempio come usati, su tutto territorio comunitario senza che il titolare del diritto d’autore o del marchio possa impedirlo o vantare dei compensi.
Comunione
Altro principio che accomuna diritto d’autore e diritti di proprietà industriale è l’applicazione dei principi generali della comunione in caso di più autori.
Infatti, l’art 10 L.A. dopo aver precisato che se l’opera è creata con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i coautori, al 3° comma precisa che <<Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione>>.
L’art 6 del C.p.i. poi prevede che <<Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni contrarie, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili>>.
Avv. Sonia De Grandis
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